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CARTELLE ESATTORIALI

COME COMPORTARSI. LE REGOLE DA SEGUIRE

Ultimi aggiornamenti: 21/9/2009, 8/2/2010 e 4/3/2010

Ricevere una cartella esattoriale non e’ mai “cosa da niente” o da prendere sottogamba. Essa e’ infatti un documento che da’ la possibilita’ all’agente della riscossione (ad oggi Equitalia), in caso di mancato pagamento, di agire in modi che la legge ha via via reso piu’ potenti ed incisivi, e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l’ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta. La cartella, infatti, e’ un “titolo esecutivo” al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva.

Tutto cio’ non significa che di fronte ad una cartella si debba solo pagare, ma semplicemente che si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e’ giunto.

E’ quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il “cosa fare”, compreso il contestare quando la pretesa e’ ingiusta (perche’ magari si e’ gia’ pagato) o illegittima.

Questa scheda ha lo scopo di dare informazioni riguardo questo complesso strumento di riscossione, in modo da dare la possibilita’ a chiunque lo voglia di comprenderlo meglio e saperlo meglio “gestire”, anche autonomamente.

COS’E’

La cartella esattoriale e’ un documento emesso da un “concessionario” (agente della riscossione) per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell’amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.

Il ruolo e’ l’elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall’ufficio dell’ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all’agente della riscossione competente per territorio affinche’ siano svolte tutte le attivita’ di riscossione coattiva.

L’ambito di competenza degli agenti della riscossione -ovvero delle societa’ che si occupano della riscossione per conto degli enti creditori- e’ provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l’attivita’ di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell’agente che ha ricevuto il ruolo, quest’ultimo delega a tal scopo l’agente competente. Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione.

L’agente della riscossione -o “concessionario”- funge quindi da “intermediario” tra l’ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e’ il suo strumento operativo primario.

La procedura di riscossione attivata con la cartella puo’ riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si puo’ dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita’, sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.

Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

Note:

– dal 1 Ottobre 2006 il sistema di affidamento in concessione e’ stato soppresso, e la funzione di riscossione e’ stata attribuita all’Agenzia delle entrate e all’Inps. L’attivita’ e’ svolta attraverso la societa’ “Equitalia spa” (gia’ “Riscossione spa”), direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse societa’ che operavano precedentemente come “concessionarie”. Per fare degli esempi, la Cerit e’ diventata Equitalia Cerit, Esatri e’ diventata Equitalia Esatri, etc.etc. Poco cambia nel rapporto con il debitore finale, poiche’ tutte le norme (anche vecchie) che si riferiscono ai concessionari della riscossione adesso riguardano direttamente Equitalia.

– vi sono ruoli, e quindi cartelle esattoriali, non utilizzati per la riscossione coattiva ma per quella “spontanea”. Non ne trattiamo in questa scheda, limitandoci a dire che riguarda somme dovute non in conseguenza ad un inadempimento (mancato pagamento) e somme che sono state ripartite in piu’ rate su richiesta del debitore (art.32 d.lgs.46/99). Ne e’ un tipico esempio la riscossione della vecchia TARSU da parte dei concessionari in quattro rate oppure quella di alcuni consorzi di bonifica, che avvengono con iscrizione a ruolo fin dai primi avvisi “bonari” di pagamento.

FORMA E CONTENUTO

La cartella di pagamento e’ formata di piu’ pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.

E’ l’atto che assolve la funzione di:

– comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell’erario o degli altri creditori;

– atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra’ agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).

– titolo esecutivo (relativamente all’iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo’ essere iniziata l’esecuzione forzata.

COME LEGGERLA? Dettagli sul contenuto

L’ultimo modello di cartella esattoriale e’ quello disposto dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 22/4/08 (entrato in vigore il giorno successivo con pubblicazione sul sito dell’Agenzia) a seguito delle novita’ introdotte dalla recente legge 31/08 (di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, il d.l.248/07). Il testo del provvedimento si trova in calce a questa scheda, tra i link utili.

Prima pagina:

– spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla notifica vedi piu’ avanti);

– numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;

– dati dell’agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.);

– nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;

– totale da pagare, ovvero somma dell’importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;

– la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc);

– l’ente creditore, ovvero il Comune, l’Agenzia delle entrate, l’Inps, etc. ;

– una breve sintesi delle modalita’ di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l’aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche’ le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell’auto, ipoteca sugli immobili, etc).

Pagine successive

Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:

– la denominazione dell’ente creditore/impositore (Comune, etc.);

– la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e’ diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell’ufficio dell’ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);

– i dati del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (vedi nota *);

– le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo (vedi nota **);

Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:

– Scadenza e modalita’ di pagamento (es. sportelli dell’agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);

Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:

vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:

– l’anno di compilazione e il numero del ruolo;

– il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo’ aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);

– l’anno di riferimento, ovvero dell’atto che ha originato il debito (per es. l’anno in cui e’ stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);

– le rate (normalmente una);

– l’importo del tributo;

– i compensi della riscossione (vedi nota **);

– gli estremi dell’atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).

Sezione COMUNICAZIONI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE:

Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell’agente della riscossione. Nel nuovo modello di cartella questo spazio contiene anche i dati del soggetto responsabile del procedimento di emissione e di notifica della cartella nonche’ notizie sulla possibilita’ di pagare a rate secondo le nuove disposizioni della legge 31/2008 (vedi nota *).

Informazioni sulle modalita’ di rateizzazione si trovano piu’ avanti, nella sezione “come pagare”.

Sezione AVVERTENZE (fogli allegati alla cartella):

Si tratta di una nuova sezione prevista per il nuovo modello di cartella esattoriale (vedi nota *) dove vengono riportate informazioni sull’autotutela (riesame ed eventuale annullamento delle cartelle palesemente illecite od errate) e sul ricorso giudiziale.

Dettagli su questi argomenti si trovano piu’ avanti, nelle apposite sezioni.

Note:

(*) Dati presenti nel nuovo modello di cartella esattoriale predisposto dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 44128 del 22/4/08. L’obbligo di indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella del e’ stato sancito dalla legge 31/2008 (che ha convertito il decreto “milleproroghe”, d.l.248/2007) all’art.36 comma 4ter e vale per le cartelle i cui ruoli saranno consegnati all’agente della riscossione a partire dal 1 Giugno 2008, pena la nullita’ della cartella stessa. Per le cartelle inerenti ruoli consegnati prima di questa data (ricordiamo che la data di consegna del ruolo e’ un momento difficile da individuare e comunque sicuramente precedente sia l’emissione che la notifica della cartella) la legge dispone una vera e propria “sanatoria”, precisando che l’eventuale mancanza dell’indicazione del soggetto responsabile NON puo’ causare la nullita’ del documento. Questa disposizione ha suscitato notevoli polemiche, delle quali pero’ non ci occupiamo in questa scheda, prettamente informativa. Sul punto, tra l’altro, sembra aver messo la parola “fine”, dichiarando pienamente costituzionale l’articolo di legge suddetto, la Corte Costituzionale con ordinanza 221/2009.

(**) Le spese e maggiorazioni dovute all’ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e’ del 10% semestrale. Essa e’ fissata dall’art.27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e’ diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all’agente della riscossione.

Le spese di notifica nonche’ i compensi della riscossione -dovuti all’agente della riscossione- sono invece disciplinati dall’art.17 del d.lgs. 112/99 e possono essere modificati con decreto del Ministero delle finanze. Le attuali spese di notifica dovrebbero essere di euro 5,56, cosi’ come modificate dalla legge 286/06 (precedentemente erano state di 5,88 e di 3,10 euro). I compensi della riscossione sono attualmente del 4,65% sugli importi iscritti a ruolo. In caso di mancato pagamento entro 60gg sono dovuti compensi maggiorati (10% degli importi iscritti a ruolo come compenso al concessionario) ed interessi di mora, dei quali trattiamo piu’ avanti.

LA NOTIFICA

Notificare, giuridicamente parlando, significa “portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria” e l’obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni).

La cartella esattoriale, in generale, puo’ essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.

Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l’ora e luogo di consegna dell’atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche’ le ricerche effettuate e le motivazioni dell’eventuale mancata consegna.

In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell’invio ed e’ completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull’avviso dall’ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell’avvenuta notifica.

La relata di notifica e’ un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Non e’ percio’ opponibile ne’ contestabile se non con una querela penale.

NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO

Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario, presso l’abitazione od ovunque questo si trovi nell’ambito di competenza dell’ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto l’ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da’ comunque per avvenuta.

NOTIFICA A SOGGETTI TERZI

Questo tipo di notifica puo’ avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e’ presente. L’atto, infatti, puo’ essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:

– persona di famiglia, purche’ non minore di 14 anni o palesemente incapace;

– gli addetti alla casa (o all’ufficio o azienda), purche’ non minori di 14 anni o palesemente incapaci;

– il portiere dello stabile;

– i vicini di casa che accettino il ricevimento;

In questi casi l’atto dev’essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell’atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Chi accetta l’atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l’obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un’ulteriore raccomandata a/r, e’ valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).

E’ interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e’ stato decretato che la notifica al portiere e’ valida solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell’assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l’orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio” , sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata a/r. La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita’ della notifica.

Note importanti:

-in caso di notifica postale l’obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi -con invio di una seconda raccomandata a/r- non esisteva fino alla conversione in legge del decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008). La legge 31/2008, infatti, all’art.36 comma 2 -quater e quinquies- ha modificato l’art.7 della legge 890/82, sancendo l’esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008. E’ in parte superata, quindi, l’ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita’ della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu’ garantista per il contribuente) da quella postale.

– In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita’ di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo’ essere messa in dubbio la validita’ della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all’immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita’ sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

NOTIFICA PER GIACENZA

Se l’atto non puo’ essere personalmente notificato ne’ al debitore ne’ a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell’albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell’atto.

In questo caso la notifica si da’ per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell’affissione all’albo comunale (vedi nota *).

Se invece l’addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu’ abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'”irreperibilita’ assoluta”, la procedura e’ la stessa (escluso l’invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da’ per avvenuta l’ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po’, nel senso che in caso di mancata consegna l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.

In questo caso l’atto si da’ per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra’ comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l’atto torna al mittente).

(*)Nota importante:

Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica per giacenza effettuata dal messo comunale o ufficiale giudiziario si da’ per perfezionata decorsi 10 giorni dalla ricezione della raccomandata di avviso o comunque dall’invio della stessa. Questa decisione. spiegano i giudici, allo scopo di assimilare questa notifica con quella postale, dove gia’ i 10 giorni vengono conteggiati.

NOTIFICA ALL’ESTERO

Le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell’agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito. L’agenzia delle entrate avvia quindi una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinche’ l’atto giunga al destinatario (in primis deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali tra i paesi interessati, poi puo’ tentare l’utilizzo delle autorita’ consolari per poi arrivare all’affissione di un avviso nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r, come recita l’art.142 c.p.c.). Queste nuove modalita’ sono state introdotte grazie ad un accordo tra Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.366/07 che ha sancito l’illegittimita’ delle precedenti disposizioni di notifica (disciplinate dal dpr 600/73 art.58 e 60 e dal dpr 602/73 art.26) che prevedevano il deposito dell’atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l’ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell’albo dello stesso comune. (Fonte: Direttiva Equitalia del 19/3/08 e nota del 18/8/09)

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

E’ importante sapere che la notifica si perfeziona:

– per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l’atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;

– per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l’ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.

Fonti: Codice procedura civile artt. dal 136 al 149

art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento)

art.60 dpr 600/73 (notificazioni)

legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005 e dalla legge 31/2008

sentenza Corte Costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza postale).

NOTIFICA IN CASO DI CAMBIO INDIRIZZO

Per la legge le modifiche di indirizzo hanno effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Quindi le notifiche fatte in questo arco di tempo al vecchio indirizzo sono valide.

In caso di mancata variazione anagrafica la notifica al vecchio indirizzo e’ sempre valida, ovviamente.

Fonte legislativa: Art.60 dpr 600/73 cosi’ come modificato dal dl 223/06 a seguito della sentenza Corte Costituzionale 360/2003 che aveva dichiarato incostituzionale il precedente termine di 60 gg. E’ da precisare che per la Cassazione -sentenza 26542/08- le notifiche effettuate prima del 4/7/06 (data di entrata in vigore del decreto suddetto) presso la vecchia residenza sono nulle pur se effettuate entro 60 giorni successivi alla variazione anagrafica. Per quelle effettuate dopo il 4/7/06 vale invece il termine di 30 giorni introdotto dal dl 223/06 (quindi sono valide se effettuate entro 30 giorni dalla variazione anagrafica).

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI

Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell’auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente. Si tenga presente, in merito, che l’agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e’ tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.

Per quanto riguarda invece il tributo in se’ e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l’organo a cui rivolgersi e’ l’ente impositore specificato nella sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI” (Il comune, l’agenzia delle entrate, etc.etc.).

Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e’ un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.

COME PAGARE, RATEIZZAZIONE

Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev’essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso.

Normalmente il pagamento e’ eseguibile presso gli sportelli dell’agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.

RATEIZZAZIONE

Dal 1/3/08 (vedi nota*) la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta’ finanziaria, deve essere richiesta all’agente della riscossione che la concedera’ valutando liberamente il caso. Non vi e’, a tal proposito, alcun obbligo di legge.

Ad oggi la legge prevede la possibilita’ di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.

Equitalia, con varie direttive di gruppo, ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa’ di riscossione ad essa collegate.

La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell’esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.). Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell’Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficolta’ e allegando copia della cartella. Il nostro consiglio e’, non scegliendo la consegna a mano, inviare la domanda per raccomandata a/r. Piu’ avanti riportiamo il link alla modulistica approntata da Equitalia.

Le situazioni tipiche di “temporanea difficolta’” sono definite da Equitalia, a titolo prettamente esemplificativo, come:

– la carenza temporanea di liquidita’ finanziaria;

– lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);

– la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;

– la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;

– la precaria situazione reddituale.

Alla presentazione dell’istanza segue, da parte dell’agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile. Il contribuente dovra’ a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica. La conclusione dell’istruttoria, quindi l’accettazione o il rigetto della richiesta, dovra’ essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda. Il contribuente avra’ a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche’ l’agenzia di riscossione notifichera’ il provvedimento definitivo e motivato. Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene alllegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.

Le rate sono tutte uguali, di importo non inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Fa eccezione la prima rata, che e’ leggermente piu’ alta perche’ contiene i diritti di notifica della cartella e le spese della procedura di riscossione. Gli interessi e i compensi del concessionario devono essere invece rateizzati, come stabilito da Equitalia con una direttiva di Gennaio 2009 (n.274). In precedenza essi gravavano tutti sulla prima rata, che conseguentemente era molto piu’ alta delle altre.

Per il pagamento della prima rata devono essere concessi almeno otto giorni di tempo.

Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i “piccoli” debitori:

Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra’ concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:

– massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;

– massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;

– massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.

Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra’ essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi le rate massime sono 72).

Le modalita’ di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000 euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un’azienda. Per le persone fisiche (nonche’ per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l’indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una “soglia di debito” oltre la quale il contribuente non e’ in condizione di assolvere l’obbligazione in un’unica soluzione. La cerificazione dell’ISEE (indicatore situazione economica equivalente, volgarmente detto “riccometro”) puo’ essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.

Sui siti internet delle societa’ del gruppo Equitalia verra’ messo a disposizione un simulatore che consentira’ a ciascun contribuente di prevedere il numero di rate ottenibile rispetto al proprio ISEE, numero di rate che comunque dovra’ essere confermato dall’esattore.

La situazione di temporanea difficolta’ economica, in ogni caso, puo’ essere fatta valere indipendentemente dall’ISEE. Il debitore/richiedente potra’ fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione redittuale risultante proprio dall’ISEE.

Tali condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente, l’insorgenza di una grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse, etc.

Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilita’ ordinaria o dalle societa’ (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficolta’ economica viene valutata tramite degli indici di bilancio (indice di liquidita’ e indice Alfa) sui quali non ci soffermiamo.

L’importanza di una richiesta tempestiva

Una interessante novita’ introdotta dal 1/3/2008 (vedi nota*) e’ che la domanda di rateizzazione puo’ essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo che siano partite le eventuali procedure esecutive successive al mancato pagamento, il fermo amministrativo dell’auto, l’ipoteca sulla casa, etc.

Equitalia chiarisce comunque che la richiesta di ratizzazione NON sospende tali procedure ne’ impedisce la loro attivazione.

Diversamente, l’ottenimento della rateizzazione SOSPENDE di fatto le procedure eventualmente avviate ed impedisce che se ne avviino di nuove (su questo particolare aspetto, in realta’, Equitalia si riseva di decidere caso per caso, valutando presumibilmente la buona fede del contribuente).

Considerando quanto sopra e’ facile capire quanto sia importante essere tempestivi nel presentare la domanda, considerando anche i tempi massimi di istruttoria.

L’importanza di pagare puntualmente le rate

La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente revoca delle misure cautelari eventualmente gia’ avviate (fermo, ipoteca, etc.). Se essa non viene pagata puntualmente, oppure se non vengono pagate successivamente due rate consecutive, il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovra’ pagare l’intero debito in un’unica soluzione, senza poter piu’ chiedere rateizzazioni.

Il riferimento per ogni informazione piu’ specifica e’ l’ufficio del concessionario/agente della riscossione che ha emesso la cartella. A quanto ci risulta verra’ emesso a breve un nuovo modello di cartella contenente tutte le indicazioni utili per presentare la domanda di rateizzazione.

Il simulatore e la modulistica di Equitalia

Equitalia ha predisposto dei moduli pronti diversi a seconda del tipo di domanda. Per le domande presentate da persone fisiche per debiti totali fino a 5.000 euro puo’ essere utilizzata questa nostra modulistica (approntata in base al modello predisposto da Equitalia: clicca qui

In tutti gli altri casi (domande per importi superiori presentate da privati oppure domande presentate da aziende) i moduli si trovano a questo link, dove e’ anche disponibile un simulatore per calcolare le rate: clicca qui

Note importanti

– (*) La norma, contenuta nell’art.19 del dpr 602/73, e’ stata recentemente modificata sia dal decreto “milleproroghe” (d.l.248/2007) che dalla relativa legge di conversione (legge 31/2008). In precedenza la rateazione era richiedibile all’ente impositore (quello che vanta il credito nei confronti del contribuente), ed i termini erano: 60 rate massime oppure sospensione del pagamento per massimo un anno con successiva ripartizione dello stesso in massimo 48 rate mensili.

– le regole inerenti la rateizzazione, benche’ contenute in una legge che disciplina le imposte sui redditi (il d.p.r. 602/73, art.19 e 21), e’ stata estesa a tutte le riscossioni tramite ruolo disciplinate dal d.lgs.46/99 (si vedano gli articoli 7, 17, 18 e 26 dello stesso), ovvero quelle relative alle entrate dello Stato in generale, alle entrate degli altri enti pubblici anche previdenziali e degli enti locali (regioni, province, comuni). Sono rateizzabili secondo questi principi quindi, le cartelle relative a multe, contributi inps, tarsu, tia, ici, tosap, etc.etc..

MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE?

Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l’agente della riscossione puo’ mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu’ opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell’auto all’iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).

L’ipoteca sugli immobili puo’ essere iscritta -senza che siano previsti limiti minimi del debito, vedi nota *- per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Non vi sono particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Al debitore deve comunque pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all’individuazione del debito. Se il debitore ancora non paga si procede con l’espropriazione forzata.

L’espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) puo’ essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non e’ obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell’immobile. In questi casi l’agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi -decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all’espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrera’ la notifica di un preavviso contenente l’intimazione a pagare entro 5 giorni.

Per quanto riguarda il fermo dei beni mobili ed il pignoramento (di beni mobili e immobili nonche’ dei crediti presso terzi e degli stipendi), si consiglia la lettura delle schede pratiche inserite tra i link.

L’agente della riscossione puo’ inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l’ammissione al passivo in una procedura fallimentare gia’ avviata.

Nota (*): Rilevante, in merito all’iscrizione di ipoteca, e’ la sentenza di Cassazione (sezioni unite) n.4077 del 22/2/2010. Essa, brevemente, estende anche all’iscrizione di ipoteca il limite minimo di 8.000 euro (per quanto riguarda il debito) che la legge riserva alle azioni esecutive (art.76 dpr 602/73). Cio’ in quanto essa rappresenta un atto “preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare”. Le conseguenze di questa sentenza possono essere diverse. Stante il fatto che a nostro parere da oggi le ipoteche non possono essere iscritte per debiti inferiori agli 8.000 euro, ci risulta che Equitalia stia valutando cosa fare per le ipoteche gia’ iscritte. Nel frattempo molti contenziosi si stanno gia’ aprendo.

Fonte: d.p.r. 602/73 art.49, 50, 76, 77, 86 e 87 e codice civile art. 2910

In caso di mancato pagamento della cartella scattano anche ulteriori addebiti (in parte specificati sulla cartella stessa) calcolati sul dovuto, ovvero compensi di riscossione aggiuntivi, interessi di mora calcolati giorno per giorno dalla data di notifica della cartella, e ovviamente le spese inerenti le procedure di riscossione coattiva dette sopra, la cui quantificazione non puo’ essere preventivata. Gli interessi di mora sono fissati da decreti del Ministeo delle Finanze. L’attuale e’ del 6,8358%, decorrente dal 1/10/2009. Il precedente, ridotto notevolmente, era dell’8,4% (DM 28/7/2000).

ERRORI EVIDENTI E CARTELLE “PAZZE”: RIESAME E ANNULLAMENTO “AMICHEVOLE”

In tutti i casi in cui sulla cartella vi e’ un errore palese, come l’errore di persona, l’evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo gia’ pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, etc., e’ consigliabile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente all’ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- con la procedura di contestazione formale.

Cio’ tramite il cosiddetto istituto dell’AUTOTUTELA, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all’ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell’atto e i motivi per i quali se ne chiede l’annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l’errore.

Attenzione, pero’. La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E’ quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non puo’ essere piu’ presentato.

Tutti i dettagli sull’AUTOTUTELA possono essere approfonditi leggendo la scheda presente tra i link utili.

Sul nostro sito e’ disponibile un modulo fac-simile, utilizzabile previa verifica che lo stesso sia conforme a quello utilizzato dall’ente creditore: clicca qui

Nota:

Se si ottiene l’annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene liquidato dal concessionario per conto dell’ente creditore. Cio’ tramite presentazione presso gli sportelli dello stesso o con richiesta di bonifico da eseguire entro 10 giorni. Per i dettagli e’ bene riferirsi al concessionario, che potrebbe prevedere modalita’ di rimborso diverse (art.26 d.lgs.112/99 cosi’ come modificato dal decreto fiscale collegato alla finanziaria 2008, d.l. 159/07 diventato legge 222/07).

SE SI PAGA TROPPO

Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l’esattore (Equitalia) deve offire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita’ di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica. Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l’eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un’apposita’ contabilita’ speciale.

In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu’ all’ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione.

Fonte: art.22 d.lgs.112/1999 cosi’ modificato dal d.l.112/2008

RICORSO FORMALE (GIUDIZIALE)

Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili. In generale la cartella esattoriale puo’ essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell’atto precedente.

Se l’atto precedente risulta infatti regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella NON puo’ essere impugnata con motivazioni di merito attinenti la tassa/tributo/sanzione dovuta ma solo per VIZI PROPRI (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06).

Gli atti precedenti la cartella possono essere, a seconda del caso, degli avvisi di liquidazione, di pagamento, avvisi bonari (qualificabili come avvisi di accertamento o liquidazione, vedi Cassazione 25699/2009), un verbale che irroga una sanzione amministrativa (come le multe), etc.

Riguardo alle sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione del codice della strada), e’ interessante un principio piu’ volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se il verbale (atto precedente la cartella) NON e’ stato notificato regolarmente e quindi la cartella e’ il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e’ contestabile anche il contenuto del verbale stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria “recuperando” cosi’ il diritto alla difesa che non si e’ potuto esercitare in precedenza (sentenze 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 17445/2007). E’ molto importante, volendo procedere in tal senso, fare indagini approfondite sulla notifica, soprattutto riguardo all’eventualita’ che essa sia avvenuta per giacenza.

I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella.

– In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione e’ di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario, vedi scheda tra i link)

– in caso di contributi previdenziali, il termine e’ di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro.

– in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine e’ di 30 giorni e ci si puo’ rivolgere al giudice di pace della zona ove e’ avvenuta l’infrazione (*). Se la sanzione e’ relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di societa’ e di intermediari finanziari, etc,) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al tribunale ordinario (Art.22 e 22bis legge 689/81).

(*) Sul punto e’ recentemente intervenuta la Cassazione (sentenza 8200/2009) precisando, per le cartelle esattoriali che riguardano le infrazioni al c.d.s., che ci si puo’ rivolgere al giudice di pace solo se la notifica del precedente verbale e’ viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella e’ il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa. Attenzione, non e’ detto che non aver ricevuto il verbale significhi automaticamente che la notifica e’ viziata, si deve verificare se questa risulti fatta nel rispetto delle leggi. In questa stessa scheda vi sono chiarite le varie possibilita’, che comprendono per esempio la notifica per giacenza postale e quella fatta a terzi autorizzati.

Diversamente, se si intende contestare la cartella in se’ (per vizi formali o di notifica) non coinvolgendo il verbale precedente, correttamente notificato, si deve procedere (meglio se con avvocato) presso il giudice dell’esecuzione ai sensi degli art.615 e 617 c.p.c. Cio’ in quanto in questo caso la cartella e’ il primo atto dell’azione esecutiva.

Approfondimenti in questo Osservatorio legale: clicca qui

Riguardo invece all’organo contro cui fare ricorso (argomento sul quale c’e’ diatriba giurisprudenziale) si puo’ genericamente dire che puo’ essere indifferentemente chiamato il causa sia il concessionario/agente della riscossione sia l’ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (un vizio di notifica o di forma e’ tipicamente riconducibile al concessionario, mentre un errore sul dovuto -perche’ si e’ gia’ pagato o perche’ si ha diritto a detrazioni non prese in considerazione, per fare due esempi- e’ di competenza dell’ente creditore). C’e’ da dire che agire contro il Concessionario va sempre bene, perche’ qualora questi riscontrasse responsabilita’ non sue, e’ obbligato a chiamare in causa l’ente creditore (senza che debba provvedere il ricorrente), pena il dover comunque rispondere delle irregolarita’ (si veda l’art. 39 del d.lgs.112/99). Il principio generale e’ che il ricorso non perde di efficacia se viene fatto verso la controparte errata, e’ semmai essa stessa che deve cautelarsi in tal senso.

Riferimenti: sentenza CTR Lazio 4/34/08, sentenza Corte Cassazione 16412/2007 e disposizioni date dall’Agenzia delle entrate ai propri uffici con Circolare 51/E del 17/7/08.

Come gia’ detto la cartella deve comunque riportare le modalita’ di ricorso e l’organo a cui rivolgerlo, pertanto il consiglio e’ comunque quello di riferirsi a quanto indicato.

Molte informazioni sul ricorso in commissione provinciale tributaria possono essere trovate nella scheda riportata tra i link.

QUALE PRESCRIZIONE?

Come gia’ visto, la cartella esattoriale e’ il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti pubblici, previdenziali, etc.etc.

Per tale motivo non si puo’ dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Esso c’e’ ma e’ diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo e della riscossione.

Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso.

Esempi utili per il consumatore:

– Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla data dell’infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e’ di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);

– Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e’ l’attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento (nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, si veda la scheda sottoriportata);

– Bollo auto: il termine di prescrizione e’ in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.

– Canone RAI: la prescrizione e’ quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.

Per le attivita’ di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall’art.25 del dpr 602/73, cosi’ come modificato dalle leggi 156/2005 e 248/2006. Per tutti i dettagli si veda l’articolo stesso.

Per approfondimenti sulla prescrizione si vedano queste schede:

– LA PRESCRIZIONE: clicca qui

– TRIBUTI LOCALI (ICI, TARSU, TOSAP): NUOVE REGOLE SUGLI ACCERTAMENTI, SULLA RISCOSSIONE COATTIVA E SUI RIMBORSI: clicca qui

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– d.p.r.600/73 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

– d.p.r. 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”;

– d.p.r. 43/88 “Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici”, abrogato, ad eccezione degli articoli 58 e 59, dal d.lgs.112/99;

– d.lgs.37/99 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 settembre 1998, n. 337”;

– d.lgs.46/99 “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”;

– d.lgs.112/99 “Riordino del servizio nazionale della riscossione”, abroga e sostituisce il d.p.r.43/88;

– d.lgs.193/2001 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione”;

– d.l.203/2005, convertito nella legge 248/2005, art.3 “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”, costitutivo della Riscossione Spa, poi Equitalia Spa;

– d.l. 223/2006 convertito nella legge 248/2006, il decreto Bersani introduttivo del nuovo modello di cartella esattoriale.