TELEFONIA: I disservizi telefonici vi causano problemi esistenziali?

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I disservizi telefonici vi causano problemi esistenziali?

Un numero sempre più alto di giudici italiani ritiene che i disagi provocati agli utenti dai disservizi delle compagnie telefoniche siano classificabili come danni esistenziali ed in quanto tali risarcibili con somme di denaro.
Ma cos’è, di preciso, un danno esistenziale?
In via generale è una perdita di benessere, un cambiamento in senso peggiorativo delle proprie abitudini di vita o dei propri rapporti interpersonali. In altre parole il danno esistenziale provoca una perdita o una limitazione delle normali attività con cui si realizza la persona umana.

Per gli addetti ai lavori il danno esistenziale si definisce come: “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno…” (Corte di Cassazione, sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006).

Dunque, pur non potendo ricevere un’immediata valutazione economica, il danno esistenziale può comunque essere oggetto di un equo indennizzo.

Tornando a noi: in questo contesto si è inserita, in Italia, la deliberazione del luglio 2003 con cui l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) ha recepito la direttiva europea in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni.

Essa prevede espressamente, ad esempio, l’obbligo per le compagnie telefoniche di stabilire tempi certi per l’attivazione(ed anche, si suppone, per il trasferimento) delle linee e dei servizi, che devono essere forniti in modo regolare, continuo e senza interruzioni.
È altresì previsto l’obbligo di informare in anticipo gli utenti degli interventi di manutenzione programmati che comportino interruzioni del servizio, con specifica indicazione della durata presumibile dell’interruzione.
Altra ipotesi che nella pratica si verifica spesso è il caso di attivazioni o disattivazioni di linee o forniture di servizi non richieste dal cliente: in questi casi la deliberazione prevede che le compagnie telefoniche provvedano, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti od al ritiro di detti servizi.
Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, devono essere sostenuti dall’operatore che ha disposto l’attivazione o la disattivazione del servizio non richiesta dall’utente.
In tutti i casi di prestazioni insoddisfacenti vi è, poi, l’obbligo di prevedere degli equi indennizzi e dei rimborsi delle somme erroneamente addebitate nei periodi di mancato funzionamento del servizio.

Un punto importante: gli standard di qualità e le modalità di indennizzo devono essere indicati nella Carta dei Servizi che la compagnia vi consegna al momento della conclusione del contratto: dunque fatevi attenzione!

La delibera prevede anche che la corresponsione dell’indennizzo non esclude la possibilità, per l’utente, di chiedere al Giudice il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.
È qui che si inserisce il danno esistenziale, che è stato qualificato in modo molto efficace dal Giudice di Pace di Roma in una sentenza del luglio 2003: “la ritardata attivazione del servizio telefonico è un inadempimento contrattuale da cui deriva un danno esistenziale, consistente non solo nell’impossibilità di disporre subito del servizio, ma anche nei disagi che l’utente deve affrontare sia per provvedere diversamente sia per sollecitare la società ad adempiere”.

Dunque, il danno esistenziale è riconoscibile a tutti coloro che sono vittime di disservizi telefonici che li costringono a sfiancanti procedure per ottenere il servizio che sarebbe loro dovuto in base al contratto (o, viceversa, per non vedersi addebitati servizi non richiesti!).

Attenzione però: è evidente che il risarcimento del danno esistenziale segue le regole generali previste dal codice civile.
Dovrete dunque essere voi, in quanto attori, a dimostrare il danno concretamente subito e la colpevolezza dell’ente gestore. In questo senso è indispensabile conservare copia di tutte le lettere, e-mail e fax con cui denunciate il disservizio alla compagnia telefonica, nonché le sue eventuali risposte.
Con questi documenti in mano potrete contattare direttamente la vostra compagnia oppure (soluzione forse più efficace) decidere di recarvi da operatori specializzati – come, ad esempio, le associazioni dei consumatori – che la contatteranno per vostro conto.

In conclusione: se, lamentandovi dei disservizi telefonici che siete costretti a subire, vi sentirete rispondere dalla vostra compagnia telefonica (come è capitato a diversi utenti…) che nel contratto non è previsto alcun tipo di indennizzo, sappiate che quel contratto non rispetta le norme oggi vigenti e che, comunque, avete la possibilità di vedervi riconosciuti i disagi patiti a causa di quello che è un vero e proprio INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.

Tratto dall’archivio delle rivista “CASA MIA – L’informazione del consumatore”

 

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